Lnd: Aumenta il numero delle riserve in panchina. E sulle disposizioni anti-Covid…

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Novità per il prossimo anno: Potranno essere indicati fino a 9 giocatori di riserva.
Prevista una novità, in vista del prossimo campionato di serie D.Il Consiglio Federale ha accolto l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti consentendo in via sperimentale per la stagione 2020/2021, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., la possibilità per le società di indicare un determinato numero di atleti in panchina.

Ci sarà la possibilità di indicare massimo nove giocatori di riserva nella distinta di gara, rispetto ai sette previsti dalle disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

Misure anti-Covid; In attesa del nuovo protocollo sanitario, avanti con quello attuale

in attesa di nuove disposizioni future, tutte le società dovranno rispettare, tassativamente, le seguenti regole:


a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;

b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2020;

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;

al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;

all’Ufficio S.I.A.E. di zona.

Eventuali inadempienze, saranno soggette a sanzioni disciplinari.

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